Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 145
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell'art. 143.
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione. Alla adunanza assiste il segretario della sezione.
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari.