Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 316
(Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche)
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della, Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di aiuto direttore di 2ª classe nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV, del quadro 15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto direttore di 1ª classe quando abbia, maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.