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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 204
Articolo 204
Attribuzioni del personale degli uffici periferici
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.