Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 227
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di legazione che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al primo comma del presente articolo, abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, la graduatoria definitiva degli impiegati della carriera diplomatico-consolare dichiarati idonei in almeno, uno dei concorsi precedentemente espletati per la promozione al grado VI del soppresso ordinamento è formata tenendo conto del massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui ciascun impiegato abbia partecipato.