Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 274
Articolo 274
Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.