Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 221
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:
a) dal ministro, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette dipendenze del ministro;
e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'art. 146.
Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purché di qualifica non inferiore a quella di consigliere d'Ambasciata.
La presidenza del Consiglio di amministrazione puo' essere delegata dal ministro al sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo, all'impiegato di qualifica più elevata.