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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 235
Articolo 235
Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo
Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano.
Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale puo' essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.
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