Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 276
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:
a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;
b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità;
c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del ministero della pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provviste di laurea come segue:
a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;
b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica
I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.