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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 98
Articolo 98
Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.