Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 99

Articolo 99


L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità. - L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori".