Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 66

Articolo 66


L'articolo 187 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio".