Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 43

Articolo 43


L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma".