Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 131

Articolo 131


L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 293 - Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
- I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Non puo' tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione".