Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 27

Articolo 27


L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 145 - Intervento del giudice. - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia".