Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 214

Articolo 214


L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero".