Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 199

Articolo 199

L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 696 - Devoluzione al sostituito. - L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace".