Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 204

Articolo 204


L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti".