Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 69

Articolo 69


L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 190 - Responsabilità sussidiaria dei beni personali. - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".