Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 74

Articolo 74


L'articolo 195 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".