Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 22

Articolo 22

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 139 - Cause di nullità note a uno dei coniugi. - Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila".