Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 233

Articolo 233


La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile.