Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 83

Articolo 83


L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".