Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 57

Articolo 57


L'articolo 178 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".