Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 126

Articolo 126


L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. - Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado".