Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 75

Articolo 75

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".