Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 80

Articolo 80


L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".