Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 123

Articolo 123


L'articolo 281 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".