Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 203

Articolo 203


L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. - Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo".