Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 135

Articolo 135


L'articolo 310 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".