Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 208

Articolo 208


L'articolo 2817 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale".