Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 178

Articolo 178


L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 542 - Concorso di coniuge e figli. - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".