Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 154

Articolo 154


L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 332 - Reintegrazione nella potestà. - Il giudice puo' reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".