Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 23

Articolo 23


L'articolo 140 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".