Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 158

Articolo 158


L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni".