Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 180

Articolo 180


L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".