Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 14

Articolo 14


L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. - L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno".