Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 216

Articolo 216


Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile รจ inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".