Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 150

Articolo 150


L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 327 - Usufrutto legale di uno solo dei genitori. - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale".