Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 50

Articolo 50


L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 168 - Impiego ed amministrazione del fondo. - La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale".