Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 157

Articolo 157


L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".