Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 190

Articolo 190


L'articolo 582 del codice civile è sostituto dal seguente:
"Art. 582 - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità".