Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 97

Articolo 97


L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 246 - Trasmissibilita' dell'azione. - Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti".