Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 51

Articolo 51


L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 169 - Alienazione dei beni del fondo. - Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente".