Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 86

Articolo 86


L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".