Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 193

Articolo 193


L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548".