Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 166

Articolo 166


L'articolo 409 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 409 - Effetti dell'affiliazione. - L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.
L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.
Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.
Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi".