Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 45

Articolo 45


L'articolo 164 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali".