Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 15

Articolo 15


L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 120 - Incapacità di intendere o di volere. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non puo' essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali".