Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 87

Articolo 87


L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 219 - Prova della proprietà dei beni. - Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi".