Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 76

Articolo 76


L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui".